Art. 1
In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visti, per la provincia di Alessandria:
il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione italiana.
Lavoratori commercio e Aggregati - C.G.I.L., la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L., la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L.; al quale ha aderito, in data 31 agosto 1959, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.;
il contratto collettivo 31 agosto 1959, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1959, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia, di Alessandria, in data 14 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Alessandria, il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959 e il contratto collettivo 31 agosto 1959, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti di cui al primo comma, della provincia di Alessandria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 109. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;671#art-1