Art. 1
In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1952, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale;
Visto l'accordo collettivo nazionale 8 maggio 1958, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale;
Visti per i comuni di Abano - Terme e Montegrotto - Terme:
il contratto collettivo 16 maggio 1950, stipulate tra la Sezione Idrotermali dell'Associazione degli Industriali e l'Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali;
l'accordo collettivo 16 maggio 1950, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data;
l'accordo collettivo 7 settembre 1951, e relativo allegato, stipulato tra la Sezione Idrotermali dell'Associazione degli Industriali e l'Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali, la Lega Termalisti;
l'accordo collettivo integrativo 23 luglio 1953, stipulato tra la Sezione Termalisti dell'Associazione degli Industriali, l'Associazione Albergatori di Abano Terme, l'Associazione Albergatori di Montegrotto - Terme e l'Associazione Autonoma, Lavoratori Idrotermali, la Lega Termalisti - C.G.L. -;
l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1955, stipulato tra la Sezione Idrotermali dell'Associazione degli Industriali e l'Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali, la Lega Termalisti - C.G.I.L.-;
l'accordo collettivo integrativo 23 ottobre 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 luglio 1955;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Padova, in data 29 luglio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti dalle imprese idrotermali dei comuni di Abano-Terme e Montegrotto-Terme:
il contratto collettivo 16 maggio 1950;
gli accordi collettivi 16 maggio 1950 e 7 settembre 1951;
gli accordi collettivi integrativi 23 luglio 1953, 19 luglio 1955; 23 ottobre 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese idrotermali dei comuni di Abano-Terme e Montegrotto-Terme.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 111. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;669#art-1