Art. 1
In vigore dal 22 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1958, e relativo allegato, per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 93 in data 11 luglio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1958, relativo ai dirigenti delle aziende di credito e finanziarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso ai presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle aziende di credito con più di 100 dipendenti, delle aziende finanziarie, degli istituti di credito di diritto pubblico cui trova applicazione il contratto collettivo indicato al primo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 112. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;668#art-1