Art. 1
In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali cotoniere; dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle aziende esercenti la tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura, della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta; dalle aziende esercenti l'industria jutiera; dalle aziende dell'industria di tessili vari; dalle aziende industriali di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 19 giugno 1947, concernente il trattamento di mensa per i dipendenti da aziende esercenti l'industria tessile, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Tessile Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Milano in data 12 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 19 giugno 1947, concernente il trattamento di mensa, per i dipendenti da aziende esercenti l'industria tessile della provincia di Milano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese tessili della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 113. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;658#art-1