Art. 1
In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di Trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954, per i dipendenti dagli agenti di assicurazione;
Visto l'accordo 1 luglio 1954, integrativo del predetto contratto collettivo 25 maggio 1954;
Visto l'accordo 16 dicembre 1954, per l'applicazione del suddetto contratto collettivo 25 maggio 1954;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti dell'A.N.A. e il Sindacato Provinciale della Federazione Lavoratori Assicurazioni Private il Sindacato Provinciale del Sindacato italiano Lavoratori Imprese Privato di Assicurazione, il Sindacato Provinciale del Sindacato Nazionale Assicuratori Privati - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 della provincia di Milano, in data 3 marzo 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 febbraio 1955, relativo al personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 114. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;657#art-1