Art. 1

In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 febbraio 1960, e relativi allegati, per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ad al soccorso delle navi, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, la Federazione Nazionale - C.I.S.N.A.L. - Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, il Sindacato Nazionale Personale Addetto ai Rimorchiatori, la Unione italiana Marittimi; Visto l'accordo collettivo nazionale 3 giugno 1960, e relative tabelle, per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L., la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, il Sindacato Nazionale Personale Addetto ai Rimorchiatori, la Unione italiana Marittimi; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 151 in data 4 maggio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali sono stati stipulati, relativamente al personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi: - il contratto collettivo nazionale 26 febbraio 1960; - l'accordo collettivo nazionale 3 giugno 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 116. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;655#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale imbarcato sulle unita' adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi. — Testo vigente | Portale Normativo