Art. 1
In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti gli accordi collettivi nazionali 28 marzo 1946 e 30 luglio 1959, relativi alla revisione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie delle imposte dirette;
Visto l'accordo collettivo nazionale 23 luglio 1960, relativo alla indennità di rischio per i cassieri dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette gestite da banche e casse di risparmio e per i cassieri dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Esattori e Ricevitori delle Imposte Dirette e dei Tesorieri degli Enti locali e la Federazione italiana Lavoratori Esattoriali, il Sindacato Nazionale personale Direttivo Esattorie-Ricevitorie delle II.DD. e Tesorerie Comunali, con l'assistenza della Federazione Nazionale del Personale Direttivo, il Sindacato Nazionale Lavoratori Esattoriali, con l'assistenza della Federazione italiana Lavoratori Servizi Tributari e delle Assicurazioni, la Unione italiana Lavoratori Servizi Tributari Appaltati;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 197 in data 13 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne la accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 23 luglio 1960, relativo all'indennità di rischio per i cassieri dipendenti dalle esattorie e ricevitorie gestite da banche e casse di risparmio e per i cassieri dipendenti dalle esattorie gestite da privati esattori, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i cassieri dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette gestite da banche e casse di risparmio e per tutti i cassieri dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e ei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma. addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148. foglio n. 117. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;654#art-1