Art. 1

In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro di Biella - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -; l'Unione Sindacale Provinciale di Biella C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Vercelli, in data 26 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende metalmeccaniche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della zona di Biella. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 125. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese metalmeccaniche della zona di Biella. — Testo vigente | Portale Normativo