Art. 1

In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dalle farmacie; Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 22 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Proprietari Farmacie e il Sindacato Farmacisti Laureati non Proprietari; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bergamo, in data 25 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 22 luglio 1960, relativo ai minimi stipendiali del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato, dipendente dalle farmacie della provincia di Bergamo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 12. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;649#art-1

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