Art. 1
In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 107, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 29 aprile 1957, e relativa tabella, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, e relativa tabella, per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 6 ottobre 1957, per il personale dipendente da agenti e rappresentanti di commercio, stipulate tra la Associazione Provinciale Agenti e Rappresentanti di Commercio e le Federazioni Provinciali dei Lavoratori del Commercio aderenti alla C.I.S.L., alla. C.G.I.L. e alla U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Bologna del 31 agosto 1960, del con tratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 6 ottobre 1957, relativo al personale dipendente da agenti e rappresentanti di commercio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente da agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;648#art-1