Art. 1
In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale i gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie;
Visti, per la provincia di Mantova:
- il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1955, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e l'Associazione Farmacisti non Proprietari;
- l'accordo collettivo 12 febbraio 1960, aggiuntivo al predetto contratto 30 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Mantova in data 29 maggio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1955, relativo al personale laureato e diplomato dipendente, dalle farmacie e l'accordo collettivo 12 febbraio 1960, aggiuntivo al predetto contratto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato, dipendente dalle farmacie della provincia di Mantova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;647#art-1