Art. 1
In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro i agosto 1960, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino;
Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, e relative tabelle, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrative dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;
Visti, per la provincia di Milano:
- l'accordo collettivo 20 dicembre 1954 e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende o laboratori per la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 26 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni degli apprendisti dipendenti da aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo che precede;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Milano, in data 14 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano, gli accordi collettivi 20 dicembre 1954 e 26 maggio 1955, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi ai presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1963
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;646#art-1