Art. 1

In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 22 giugno 1947, per gli addetti ai totalizzatori ed agli ingressi degli ippodromi gestiti da società, di corse, stipulato tra la Associazione delle Società di Corse, con l'assistenza dell'Associazione Generale italiana dello Spettacolo, e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica; Visto il contratto collettivo Nazionale 18 settembre 1947, per il personale addetto alla manutenzione degli ippodromi gestiti da società di corse, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo Nazionale 22 giugno 1947; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 182 del 14 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 22 giugno 1947 relativo agli addetti ai totalizzatori ed agli ingressi degli ippodromi gestiti da società di corse, il contratto collettivo nazionale 18 settembre 1947, relativo al personale addetto alla manutenzione degli ippodromi gestiti da società di corse, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai totalizzatori, agli ingressi ed alla manutenzione degli ippodromi gestiti da società di corse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 21. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;645#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti ai totalizzatori, agli ingressi e alla manutenzione degli ippodromi gestiti da societa' di corse. — Testo vigente | Portale Normativo