Art. 1

In vigore dal 21 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 15 febbraio 1960 per il personale operaio (maestranze) addetto ai teatri di posa; Visto il contratto collettivo aziendale 21 gennaio 1957, per gli operai dipendenti dalla Società I.N.C.O.M. - Cortometraggi e Televisione - stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini e la Federazione Unitaria, Lavoratori dello Spettacolo; Visto l'accordo collettivo aziendale 14 maggio 1960, e relativi allegati, per gli operai dipendenti dalla Società I.N.C.O.M. Cortometraggi e Televisione, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini e la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 194, in data 12 agosto 1961, del contratto o dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo aziendale 21 gennaio 1957 e l'accordo collettivo aziendale 14 maggio 1960, relativi agli operai dipendenti dalla Società I.N.C.O.M. - Cortometraggi e Televisione - sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalla Società I.N.C.O.M. - Cortometraggi e Televisione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 22. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;644#art-1

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