Art. 1

In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie, e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 10 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959; Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per la estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visti, per la provincia di Livorno: - il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M. - C.C.d.L., il Sindacato Alberghi e Mensa U.I.L., la F.I.S.A.C. - C.I.S.L.; - l'accordo collettivo 25 luglio 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Esercenti Bar-Caffè, il Sindacato Esercenti Ristoranti e Trattorie e la F.I.L.C.A.M.S., la C.I.S.L., la U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 e n. 11 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960 e 30 giugno 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1954 e l'accordo collettivo 25 luglio 1960, relativi al personale dipendente da pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nel contratto e nell'accordo collettivi di cui al primo comma, della provincia di Livorno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, luglio n. 29. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;638#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Livorno. — Testo vigente | Portale Normativo