Art. 1

In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per i lavoratori dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti; Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1957, relativo all'attuazione del congegno di scala mobile per il personale dipendente dalle cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti; Visto l'accordo collettivo nazionale 8 marzo 1958, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955; Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 7 febbraio 1959, stipulato tra la Unione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Varese, in data 6 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Varese il contratto collettivo integrativo 7 febbraio 1959 relativo ai lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo e loro consorzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo dei consorzi da queste costituiti, della provincia di Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 30. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;637#art-1

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