Art. 1
In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 8 luglio 1960, per i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali;
Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 28 luglio 1960, per i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali, stipulato tra il Gruppo Compartimentale dell'Associazione Produttori Tabacchi italiani e l'Unione Provinciale Sindacale, il Sindacato Tabacchine F.I.L.Z.I.A.T., l'Unione italiana Lavoratori; e, in pari data, tra il Gruppo Compartimentale dell'Associazione Produttori Tabacchi italiani e il Sindacato Provinciale Maestranze Tabacchine - C.I.S.N.A.L.;
Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Perugia, in data 5 settembre 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia, di Perugia l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo ai lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della provincia di Perugia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;636#art-1