Art. 1
In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti dagli esercizi di cui ai contratti che precedono;
Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visti, per il territorio di Trieste:
- l'accordo collettivo 27 maggio 1960, per l'estensione a Trieste dei contratti collettivi nazionali degli esercizi pubblici;
- il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1960;
- l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1960;
tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi - F.I.P.E. - e la Federazione Lavoratori d'Albergo e Pubblici Esercizi, il Sindacato Provinciale Lavoratori dei Pubblici Esercizi - S.I.L.P.E. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 di Trieste, in data 13 luglio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha, accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il territorio di Trieste, l'accordo collettivo 27 maggio 1960, per la estensione dei contratti collettivi nazionali degli esercenti pubblici, il contratto collettivo integrativo 30 maggio 1960, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1960, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e ogni altro esercizio similare del territorio di Trieste.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 32. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;635#art-1