Art. 1

In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 30 dicembre 1959, stipulato tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale -, l'Unione italiana Lavoratori; Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1960, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale Edili, Legno ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia.- F.I.L.C.A., e Sindacato Provinciale Edili - Fe.N.E.A.L. -; Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 31 marzo 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia ed Affini - C.G.I.L -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bergamo, in data 25 giugno 1961, e 28 della provincia di La Spezia, in data 8 luglio 1961, n. 9 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente al contributo da versare alla Cassa edile: - per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 30 dicembre 1959; - per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 14 luglio 1960; - per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 31 marzo 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bergamo, La Spezia e Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 35. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;634#art-1

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Art. 1 Norme relative sul funzionamento della Cassa edile degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Bergamo, La Spezia e Siena. — Testo vigente | Portale Normativo