Art. 1
In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali;
Visti gli accordi collettivi nazionali 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, modificativi del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;
Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Grossisti di Prodotti Farmaceutici e Specialità Medicinali e la Federazione Provinciale Sindacati Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Ferrara, in data 25 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Ferrara il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e di specialità medicinali della provincia di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 39. - VILLA.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;633#art-1