Art. 1

In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1096, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visti, per la provincia di Venezia, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei combustibili solidi: l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1951, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti - Gruppo Grossisti Combustibili Solidi - e la Federazione italiana Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale dei Liberi Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1957, stipulato tra il Sindacato Commercianti Combustibili Solidi e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Commercio, Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 della provincia di Venezia, in data 25 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1951 r l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1957, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di combustibili solidi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di combustibili solidi della provincia di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 53. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;631#art-1

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