Art. 1

In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 16 luglio 1959, per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia, dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visti, per la provincia di Torino: il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959, per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; ambedue stipulati tra l'Associazione delle Aziende Industriali del Marmo, Pietra e Affini e la Federazione italiana Industrie Estrattive - C.G.I.L. -; la Federestrattive Provinciali - C.I.S.L. -, la Federazione Nazionale Minatori e Cavatori - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 44 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati per la provincia di Torino il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959 relativo ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia, dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; il contratto collettivo integrativo 7 dicembre 1959 relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative da quelle concernenti alla disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia e di tutti gli operai, dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 52. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;630#art-1

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