Art. 1
In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto, per la provincia di Enna, il contratto collettivo 27 ottobre 1954, per i lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi, stipulato tra il Commissariato Generale Anticoccidico di Catania, l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.N.A.L. - Terra Provinciale, la C.I.S.L. Provinciale, la Federbraccianti Provinciale;
Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 30 giugno 1960, per i lavoratori addetti alle fumigazioni anticoccidiche, stipulato tra il Commissariato Generale Anticoccidico di Catania, il Consorzio Anticoccidico di Lentini, il Consorzio Anticoccidico di Francofonte, il Consorzio Anticoccidico di Siracusa - Noto, l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Enna, in data 30 giugno 1961, n. 7 della provincia di Siracusa, in data 12 settembre 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Enna, il contratto collettivo 27 ottobre 1954, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 30 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle fumigazioni anticoccidiche; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle fumigazioni degli agrumi della provincia di Enna ed alle fumigazioni anticoccidiche della provincia di Siracusa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;629#art-1