Art. 1

In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti; Visti, per la provincia di La Spezia: - gli accordi collettivi 8 luglio 1946 e 13 settembre 1946, per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrità, stipulati tra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro; ai quali hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 13 settembre 1946, per la determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori disagiati e pesanti, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, per i lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Operai Metallurgici; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo 7 maggio 1948, per la determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi, stipulato tra il Sindacato Industriali Metalmeccanici e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici; ai quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia: - gli accordi collettivi 8 luglio 1946 e 13 settembre 1946, relativi alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori di particolare insalubrità; - l'accordo collettivo 13 settembre 1946, relativo alla determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dell'industria metalmeccanica addetti a lavori disagiati e pesanti; - l'accordo collettivo 23 dicembre 1946, relativo ai lavoratori addetti ai lavori pesanti dell'industria metalmeccanica; - l'accordo collettivo 7 maggio 1948, relativo alla determinazione del trattamento economico dei lavoratori dipendenti dalle imprese di recuperi marittimi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normative così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti a lavori di particolare insalubrità, a lavori disagiati e pesanti, ai recuperi marittimi, nelle imprese metalmeccaniche della provincia di La Spezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 48. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;627#art-1

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