Art. 1

In vigore dal 20 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per le province di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia: - il contratto collettivo 24 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le Associazioni degli Industriali delle predette province, l'Associazione degli Industriali di Rimini e Circondario e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - C.I.S.N.A.L. -; e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali citate e i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione italiana Lavoratori Legno Edili e Affini C.G.I.L. -, i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni Affini - C.I.S.L. -, i Sindacati Provinciali ed il Sindacato di Rimini della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L.; - il contratto collettivo 10 luglio 1957 (art. 46), per operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 24 luglio 1959; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 24 marzo 1955, sulle retribuzioni minime degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali e l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 23 luglio 1959, sulle retribuzioni per gli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra le Associazioni Industriali di Forlì e di Rimini e le Camere Confederali del Lavoro - C.G.I.L. - di Forlì e di Rimini, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. - di Forlì, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. - di Rimini, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. - di Forlì; Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 10 agosto 1959, sulle retribuzioni minime orarie degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di ghiaia e sabbia, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, la Confederazione italiana Sindacale Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sulle retribuzioni minime degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Legno, Edili ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -, cui ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 settembre 1959, sulle retribuzioni minimi degli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, cui ha aderito, in data 15 marzo 1961, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1951, sulle retribuzioni minime orarie per gli operai dipendenti dalle cave di sabbia e ghiaia, stipulato tra l'Associazione Industriali, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 e 20 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960 e 29 aprile 1961, n. 6 della provincia di Modena, in data 26 gennaio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende esercenti cave di sabbia e ghiaia: - per le province di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia: il contratto collettivo 24 luglio 1959; il contratto collettivo 10 luglio 1957 (articolo 46); - per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 24 marzo 1955; - per la provincia di Forlì, l'accordo collettivo 24 luglio 1959; - per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 10 agosto 1959; - per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 30 settembre 1959; - per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 settembre 1959; - per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1954; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia delle province di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 56. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;626#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia delle province di Bologna, Forli', Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia. — Testo vigente | Portale Normativo