Art. 1
In vigore dal 19 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visti, per il comune di La Spezia:
- l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1960, per i dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Vetro e Ceramica e la Federazione Provinciale Vetro e Ceramica, la C.I.S.L. - Segreteria Provinciale -, la U.I.L. - Segreteria Provinciale;
- l'accordo collettivo integrativo 12 febbraio 1960, per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche ed installatrici di impianti, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali Metalmeccanici e la Federazione Provinciale Impiegati Operai Metallurgici - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Metalmeccanici - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Metalmeccanici - U.I.L..
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 e n. 27 della provincia di La Spezia, rispettivamente in data 6 e 7 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il comune di La Spezia;
- l'accordo collettivo integrativo 19 gennaio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva in fra settimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;
- l'accordo collettivo integrativo 12 febbraio 1960, relativo alla istituzione di una giornata festiva infrasettimanale in sostituzione di quella del Santo Patrono per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e installatrici di impianti;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del retro e dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti del comune di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 123. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;613#art-1