Art. 1
In vigore dal 19 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950, per i generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, con l'assistenza dell'Unione Nazionale Produttori Film, e la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo;
Visto il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, per i capi gruppo comparse addetti alla produzione Cinematografica, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industria Cinematografiche ed Affini, con l'assistenza dell'Unione Nazionale Produttori Film, e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo;
Visto l'accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951, relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Industria Cinematografiche ed Affini e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo;
Visto l'accordo collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo, con modificazioni, del contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950 relativo ai generici cinematografici, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini, l'Unione Nazionale Produttori Film e la Federazione italiana lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori Spettacolo;
Visto il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 24 aprile 1951 relativo ai capi gruppo comparse e per la estensione ai medesimi del nuovo trattamento retributivo dei generici cinematografici, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo nazionale 4 agosto 1955;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 162, in data 14 giugno 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- il contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950, relativo ai generici cinematografici;
- il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, relativo ai capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica;
- l'accordo collettivo nazionale 31 ottobre 1951, relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei generici cinematografici;
- il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 9 novembre 1950 relativo ai generici cinematografici, e successive modificazioni;
- il contratto collettivo nazionale 4 agosto 1955, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 26 aprile 1951, relativo ai capi gruppo comparse e per la estensione ai medesimi del nuovo trattamento retributivo dei generici cinematografici;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica e i generici cinematografici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 135. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;609#art-1