Art. 1

In vigore dal 19 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visti per la provincia di Pescara: il contratto collettivo integrativo 14 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori del Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 29 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Pescara, in data 16 marzo 1960, n. 9 della medesima provincia, in data 10 marzo 1961, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 dicembre 1956 e l'accordo collettivo integrativo 29 febbraio 1960; - per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo integrativo 25 giugno 1956; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Pescara e Teramo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 137. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;607#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Pescara e Teramo. — Testo vigente | Portale Normativo