Art. 1
In vigore dal 18 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;
Visti, per la provincia di Catania: l'accordo collettivo integrativo 2 aprile 1959, stipulato tra la Sezione Dettaglianti dell'Alimentazione - Gruppo Droghieri - dell'Associazione dei Commercianti e la Federazione Commercio - C.I.S.L. -, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; l'accordo collettivo integrativo 2 aprile 1959, stipulato tra la Sezione Dettaglianti dell'Alimentazione dell'Associazione dei Commercianti e la Federazione Commercio - C.I.S.L. -, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; l'accordo collettivo integrativo 19 dicembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.-, il C.O.S.I.L.S.
Provinciale; cui ha aderito, in pari data, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;
Visto, per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 5 dicembre 1958, stipulato tra il Gruppo Dettaglianti Tessili e Abbigliamento, il Gruppo Grossisti Tessili e Abbigliamento, il Gruppo Commercianti di Calzature, il Gruppo Commercianti Ferro-metalli e Macchine, il Gruppo Profumieri dell'Associazione Commercianti, e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Dipendenti Aziende Commerciali - C.I.S.N.A.L. -; al quale ha aderito, in data 6 maggio 1959, la Delegazione Sindacale Provinciale - Intersind -;
Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind - e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale dei Lavoratori Addetti al Commercio e ai Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Dipendenti del Commercio - C.I.S.NA.L. -;
Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro;
Visti, per la provincia di Trapani: il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro; i contratti collettivi integrativi 20 luglio 1959, stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto 20 giugno 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 e n. 13 della provincia di Catania, rispettivamente in data 30 giugno 1960 e 28 aprile 1961, n. 3 della provincia di Messina, in data 1 luglio 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, n. 2 della provincia di Siracusa, in data 26 aprile 1960, n. 3 della provincia di Trapani, in data 30 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 2 aprile 1959 per il personale occupato nelle drogherie, l'accordo collettivo, integrativo 2 aprile 1959 per il personale occupato nelle aziende esercenti il commercio al dettaglio dei generi di salumeria, salsamenteria e generi alimentari vari;
l'accordo collettivo integrativo 19 dicembre 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali tessili, abbigliamento, arredamento, calzature e merci varie;
- per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 5 dicembre 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali tessili dell'abbigliamento, dell'arredamento, di mercerie, di profumerie, di calzature, di ferro-metalli, di macchine;
- per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
- per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959 per i dipendenti dalle aziende commerciali;
- per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende commerciali esercenti la vendita e la installazione di materiale elettrico, idraulico, riscaldamento, radio e televisione; il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1959 per i dipendenti delle aziende commerciali di tessuti, abbigliamento, profumerie, calzature, cartolibrerie, generi di monopolio e francobolli per collezione: il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1959 per i dipendenti dalle aziende commerciali esercenti la vendita di ferro, ferramenta, legnami e materiali da costruzione e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 36 - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;599#art-1