Art. 1
In vigore dal 18 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Parma l'accordo collettivo 31 marzo 1960, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, stipulato tra la Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -,la Camera Sindacale del Lavoro - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 31 marzo 1960, relativo agli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi della provincia di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 43 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;598#art-1