Art. 1
In vigore dal 18 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visti i contratti collettivi nazionali 16 luglio 1959, per gli impiegati e gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia, dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
Visto, per il Trentino-Alto Adige:
- il contratto collettivo 16 luglio 1951, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del porfido;
- l'accordo collettivo 27 agosto 1953, per il rinnovo con modifiche del predetto contratto collettivo 16 luglio 1951;
ambedue stipulati tra l'Associazione Nazionale Produttori di Porfido e i Sindacati Provinciali di Trento e Bolzano dei Lavoratori dell'Estrazione e Lavorazione del Porfido della C.I.S.L. e della C.G.I.L.;
Visto l'accordo collettivo 8 settembre 1954, e relativa tabella, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del porfido, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori di Porfido e i Sindacati Provinciali di Trento e Bolzano dei Lavoratori del Porfido - C.I.S.L.;
Visto l'accordo collettivo 26 ottobre 1956, per il rinnovo con modifiche del predetto contratto collettivo 16 luglio 1951, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori di Porfido e i Sindacati Provinciali di Trento e Bolzano dei Lavoratori dell'Estrazione e Lavorazione del Porfido della C.I.S.L. e della C.G.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Trento, in data 11 aprile 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati per il Trentino-Alto Adige:
il contratto collettivo 16 luglio 1951, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del porfido;
l'accordo collettivo 27 agosto 1953, per il rinnovo con modifiche del predetto contratto collettivo 16 luglio 1951;
l'accordo collettivo 8 settembre 1954, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del porfido;
l'accordo collettivo 26 ottobre 1956, per il rinnovo con modifiche del predetto contratto collettivo 16 luglio 1951;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione e la, lavorazione del porfido nel Trentino-Alto Adige.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 51. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;593#art-1