Art. 1
In vigore dal 18 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1059, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Associazioni dei Commercianti e la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro -, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 27 luglio 1961, l'Unione Provinciale - C.IS.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Varese in data 6 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività indicate nel contratto di cui al primo comma, dalla provincia di Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 47. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;592#art-1