Art. 1
In vigore dal 18 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 159, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di Trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo 29 dicembre 1958, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dagli agenti di Cambio di Milano, stipulato tra la Sezione di Milano dell'Associazione italiana degli Agenti di Cambio e la Federazione italiana Bancari - C.I.S.L. -, il Libero Raggruppamento Sindacale dei Dipendenti degli Agenti di Cambio e dei Commissionari di Borsa e Valori di Milano;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Milano, in data 3 ottobre 1960 del (contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 29 dicembre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dagli agenti di cambio di Milano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli agenti di cambio di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 44. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;591#art-1