Art. 1

In vigore dal 18 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, N. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 23 luglio 1959, per i dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane; Visti, per la Lombardia: - il contratto collettivo 20 maggio 1956, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane, stipulato tra l'Unione Regionale delle Cooperative di Credito e la Commissione Sindacale dei Dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardià; - l'accordo collettivo 6 settembre 1956, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane, stipulato tra l'Unione Regionale Cooperative di Credito e il Comitato Sindacale Dipendenti Casse Rurali Lombarde; - l'accordo collettivo 25 luglio 1959, sulla proroga con modifiche del contratto collettivo 20 maggio 1956 per i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane, stipulato tra l'Unione Regionale Cooperative di Credito e il Sindacato Dipendenti Casse Rurali Lombarde; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Milano, in data 15 febbraio 1960 del contratto e degli accordi sopra indicati, depositata presso il Ministero del lavoro e della previdenza soci le, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardia, il contratto collettivo 20 maggio 1956 e gli accordi collettivi 6 settembre 1956 e 25 luglio 1955 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e norma così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle Casse Rurali ed Artigiane della Lombardia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 46. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;589#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle casse rurali e artigiane della Lombardia. — Testo vigente | Portale Normativo