Art. 1

In vigore dal 13 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale, e la Federazione italiana Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana Lavoratori Metallurgici, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; nonché, in pari data, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale della Industria italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale, e la Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; e, in pari data, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind Centrale, e la Federazione Autonoma italiana Lavoratori Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Autonomi Lavoratori; Visto l'accordo collettivo nazionale 7 marzo 1958 per la riduzione dell'orario di lavoro negli stabilimenti siderurgici, allegato al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959; Visto l'accordo collettivo nazionale 16 marzo 1956 sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termo-IdroSanitari, Elettrici e Telefonici, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Metalmeccanici, L'Unione italiana Lavoratori Metallurgici, la Federazione Operai e Impiegati Metallurgici, nonché tra la Delegazione e l'Associazione suddette, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Metalmeccanici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo collettivo nazionale 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale (Intersind Centrale), e la Federazione italiana Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana Lavoratori Metallurgici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; nonché, in pari data, tra la Delegazione degli Industriali Metalmeccanici, l'Associazione Nazionale Installatori di Impianti Termici e di Ventilazione, Idrici, Sanitari, Elettrici, Telefonici ed Affini, assistite dalla Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione di Aziende a prevalente partecipazione statale, con l'assistenza della Delegazione Sindacale Interaziendale (Intersind Centrale), e la Federazione Nazionale Lavoratori Metalmeccanici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, stipulato tra le medesime parti di cui al precitato contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 143 del 5 marzo 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, relativi ai lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, relativo alla disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dal contratto collettivo 23 ottobre 1959, ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo nazionale 7 marzo 1958, indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti: dalle imprese appartenenti tradizionalmente alla metalmeccanica destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro; dalle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle della metalmeccanica; dalle imprese siderurgiche esercenti la produzione di ghisa di prima fusione, di acciaio anche se colato in getti, di ferroleghe, di semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati), di laminati e trafilati con processo iniziale a caldo, di tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo, di latta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 6. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;566#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativa dei lavoratori dipendenti dalle imprese della metalmeccanica e della installazione di impianti. — Testo vigente | Portale Normativo