Art. 1

In vigore dal 13 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 4 aprile 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Similari - C.G.I.L., la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L., l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità: Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 4 aprile 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alla clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Delle norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 83. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;565#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo