Art. 1

In vigore dal 13 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo 22 maggio 1954, relativo alla scala mobile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra la Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) e la Federazione Autonoma Bancari italiani, la Federazione italiana Bancari, la Federazione italiana Dipendenti Aziende di Credito, la Federazione italiana Lavoratori Credito, Esattoriali, Assicuratori, la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, il Sindacato Autonomo Bancari italiani di Trieste, il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale italiana, l'Unione Bancari italiani; Visto l'accordo collettivo 30 dicembre 1950, richiamato dal predetto accordo collettivo 22 maggio 1954 ed allo stesso allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data, 11 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo 22 maggio 1954, relativo alla, scala mobile per i lavoratori dipendenti dalle aziende da credito e finanziarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo 30 dicembre 1950 indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende di credito con più di 100 dipendenti, dalle aziende finanziarie e dagli istituti di credito, di diritto pubblico cui trovano applicazione gli accordi indicati al primo comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 87. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;564#art-1

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