Art. 1
In vigore dal 13 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la città di Milano, il contratto collettivo 2 luglio 1957 per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra il Sindacato Lombardo Autotrasporti - Sezione Autopubbliche - dell'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Autoferrotranvieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Autonomo Tassisti - U.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Autotrasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, al quale ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visti, per la città di Roma:
il contratto collettivo 26 agosto 1954, per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra la Sezione Industriale Autopubbliche dell'Unione degli Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Autoferrotranvieri - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Autisti Pubblici - C.I.S.L. -; ed, in pari data, tra la Sezione Industriale Autopubbliche dell'Unione degli Industriali del Lazio e il Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -;
l'accordo collettivo 5 aprile 1957, per i dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro, stipulato tra la Delegazione Industriali Esercenti Autovetture da Piazza con tassametro, con l'assistenza dell'Unione Industriali del Lazio, e il Sindacato Provinciale Tassisti - C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Autisti Pubblici - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Tassisti Pubblici - U.I.L. -; ed, in pari data, tra la medesima Associazione dei datori ai lavoro e il Sindacato Provinciale Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1960, n. 1 della provincia di Roma, in data 16 gennaio 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Silla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro:
per la città di Milano, il contratto collettivo 2 luglio 1957;
per la città di Roma, il contratto collettivo 26 agosto 1954 e l'accordo collettivo 5 aprile 1957;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i di pendenti dalle imprese esercenti autovetture da piazza con tassametro delle città di Milano e Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 104. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;561#art-1