Art. 1
In vigore dal 13 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 29 gennaio 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;
Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 22 luglio 1948, relativo alla corresponsione del premio di produzione per i dipendenti dalle cantine sociali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Cooperative di Lavorazione Prodotti Agricoli e la Federazione Provinciale dei Lavoratori Alimentari;
Visti, per la provincia di Reggio Emilia:
- l'accordo collettivo 15 maggio 1959, e relative tabelle, per i dipendenti non stagionali (operai, intermedi e impiegati) dalle cantine sociali, stipulato tra il Settore Autonomo delle Latterie e Cantine Sociali e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dell'Alimentazione - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
- l'accordo collettivo 1 settembre 1959, per i dipendenti stagionali dalle cantine sociali, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Lavoratori dell'Alimentazione - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale Lavoratori Alimentazione - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 7 maggio 1957, per i dipendenti dalle cantine sociali, stipulato tra la Federazione dei Consorzi Cooperativi e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed Affini - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Modena, in data 3 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 22 luglio 1948, relativo alla corresponsione del premio di produzione per i dipendenti dalle cantine sociali;
- per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 15 maggio 1959, relativo ai dipendenti non stagionali (operai, intermedi e impiegati) dalle cantine sociali, l'accordo collettivo 1 settembre 1959, relativo ai dipendenti stagionali dalle cantine sociali;
- per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 7 maggio 1957, relativo ai dipendenti dalle cantine sociali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle cantine sociali delle province di Modena, Reggio Emilia, Trento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 105. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;560#art-1