Art. 1
In vigore dal 12 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 marzo 1960, per i direttori amministrativi delle aziende editrici di giornali quotidiani Visto il contratto collettive nazionale 21 marzo 1960, per i dirigenti delle aziende editrici di giornali quotidiani;
Visto l'accordo collettivo nazionale 27 giugno 1959, per la revisione delle norme relative agli aumenti periodici di anzianità, alle ferie e alle indennità di carica per i direttori amministrativi delle aziende editrici di giornali quotidiani;
Visto l'accordo collettivo nazionale 27 giugno 1959, per la revisione delle norme relative agli aumenti periodici di anzianità, alle ferie e alla indennità di carica per i dirigenti delle aziende editrici di giornali quotidiani;
Visto l'accordo collettivo nazionale 4 febbraio 1960, per la revisione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle aziende editrici di giornali quotidiani;
Visto l'accordo collettivo nazionale 13 febbraio 1958, per la revisione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle aziende editrici di giornali quotidiani, richiamato dal predetto accordo collettivo nazionale 4 febbraio 1960 ed allo stesso allegato;
Visto l'accordo collettivo nazionale 41 febbraio 1960, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle aziende editrici di giornali quotidiani;
Visto l'accordo collettivo nazionale 13 febbraio 1958, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle aziende editrici di giornali quotidiani, richiamato dal predetto accordo collettivo 4 febbraio 1960 ed allo stesso allegato; tutti stipulati tra la Federazione italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 3 maggio 1960, e relativo allegato, per la istituzione di un trattamento di pensionamento complementare in favore dei dirigenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di informazione per la stampa, stipulato tra la Federazione italiana Editori Giornali, l'Associazione italiana Stampatori Giornali e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n 209 in data 13 novembre 1961, degli atti sopra, indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:
- il contratto collettivo nazionale 21 marzo 1960, relativo ai direttori amministrativi delle aziende editrici di giornali quotidiani;
- il contratto collettivo nazionale 21 marzo 1960, relativo ai dirigenti delle aziende editrici di giornali quotidiani;
- l'accordo collettivo nazionale 27 giugno 1959, relativo alla revisione delle norme relative agli aumenti periodici di anzianità, alle ferie e all'indennità di carica per i direttori amministrativi delle aziende editrici di giornali quotidiani;
- l'accordo collettivo nazionale 27 giugno 1959, relativo alla revisione delle norme relative agli aumenti periodici di anzianità, alle ferie e alla indennità di carica, per i dirigenti delle aziende editrici di giornali quotidiani;
- l'accordo collettivo nazionale 4 febbraio 1960, relativo alla revisione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle aziende editrici di giornali quotidiani;
- l'accordo collettivo nazionale 4 febbraio 1960, relativo alla revisione del trattamento economico dei dirigenti delle aziende editrici di giornali quotidiani;
- l'accordo collettivo nazionale 3 maggio 1960, relativo alla istituzione di un trattamento di pensionamento complementare in favore dei dirigenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di informazioni per la stampa;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dagli accordi collettivi 4 febbraio 1960 ed agli stessi allegati, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e direttori amministrativi dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
- GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 3. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;556#art-1