Art. 1

In vigore dal 11 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1960, e relativi allegati, per gli operai addetti a laboratori o aziende argentiere, stipulato tra la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri, la Federazione Nazionale Fabbricanti Posatieri Argentieri e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, con la assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Metallurgici; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri, la Federazione Nazionale Fabbricanti Posatieri Argentieri e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 157 del 15 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1960, relativo agli operai addetti a laboratori o aziende argentiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dai laboratori o dalle imprese argentiere. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 119. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;543#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti a laboratori o imprese argentiere. — Testo vigente | Portale Normativo