Art. 1
In vigore dal 11 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 11 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle corone e fiori di celluloide, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, Sindacato Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della Provincia di Milano del 14 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, lo accordo collettivo 11 maggio 1955, relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle corone e fiori di celluloide, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelli concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di corone e fiori di celluloide, della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 147. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;542#art-1