Art. 1

In vigore dal 29 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento econoico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati; Visto, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sezione Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti di Case di Cura Private - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti di Case di Cura Private - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Caserta, in data 27 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960, relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 144. - VILLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 15-22 gennaio 1976, n. 19 (in G.U. 1a s.s. 28/01/1976, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538, recante "Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Caserta"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;538#art-1

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