Art. 1
In vigore dal 11 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 41 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visto, per il capoluogo di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1956, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per il comune di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1953, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato - Categoria Parrucchieri - e il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri - C.G.I.L. -;
Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1951, per i lavoranti parrucchieri per signora, stipulato tra l'Associazione Proprietari Parrucchieri per Signora e il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Grosseto, in data 22 marzo 1961, n. 7 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960 del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per il capoluogo di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1956, relativo ai lavoranti barbieri;
- per il comune di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1953, relativo ai lavoranti barbieri;
- per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri del Capoluogo di Grosseto, del Comune di Livorno e di tutti i lavoranti parrucchieri per signora della provincia di Livorno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;536#art-1