Art. 1
In vigore dal 11 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovia:
- l'accordo collettivo nazionale 20 settembre 1946;
- l'accordo collettivo nazionale 13 dicembre 1946, entrambi stipulati tra la Federazione Nazionale Imprese di Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 28 marzo 1947 per la modifica degli articoli 2, 6, 7, 11 e 14 del contratto collettivo nazionale 26 agosto 1939 per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese di Trasporti, la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate di Trasporto e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;
Visti, per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie:
- l'accordo collettivo nazionale 10 luglio 1947;
- l'accordo collettivo nazionale 11 settembre 1947;
- l'accordo collettivo nazionale 25 novembre 1947, tutti stipulati tra la. Federazione Nazionale Imprese Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;
- l'accordo collettivo nazionale 25 maggio 1949, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Imprese Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;
Visto il contratto collettivo nazionale 12 novembre 1949 per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Trasporti in concessione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1951 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra le medesime parti, di cui ai predetto contratto collettivo 12 novembre 1949;
Visto l'accordo collettivo nazionale 31 luglio 1952 per la elevazione del massimale di previdenza dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; e, in data 1 ottobre 1952, tra l'Unione Nazionale Trasporti in Concessione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 21 ottobre 1954 per la regolamentazione delle benemerenze nazionali della buonuscita e della assistenza di malattia per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Trasporti in Concessione e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo collettivo nazionale 28 dicembre 1957 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra le medesime parti, di cui al predetto accordo 21 ottobre 1954;
Visto l'accordo collettivo nazionale 16 giugno 1958 per la modifica dell'art. 3 dell'accordo 21 ottobre 1954 per i dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 21 ottobre 1964;
Visto l'accordo collettivo nazionale 30 gennaio 1960 per la revisione del trattamento economico dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, stipulato tra la Federazione Nazionale Imprese Trasporti, l'Unione Nazionale Trasporti in Concessione, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale - Intersind - e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 189, in data 2 agosto 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 12 novembre 1949 e gli accordi collettivi nazionali 20 settembre 1946 13 dicembre 1946, 28 marzo 1947, 10 luglio 1947, 11 settembre 1947, 25 novembre 1947, 25 maggio 1949, 12 gennaio 1951, 31 luglio 1952, I ottobre 1952, 21 ottobre 1954, 28 dicembre 1957, 16 giugno 1958 e 30 gennaio 1960, relativi ai dirigenti di imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese private esercenti le attività indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;535#art-1