Art. 1
In vigore dal 11 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visti, per la provincia di Bolzano:
- il contratto collettivo 15 ottobre 1955, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S. L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo collettivo 14 luglio 1958, relativo alla proroga, con modifiche, del predetto contratto collettivo 15 ottobre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;
Visti, per la provincia di Trento:
- l'accordo collettivo 9 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di barbiere e parrucchiere, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati - Sindacato Barbieri;
- l'accordo collettivo 15 aprile 1958, e relativa tabella, per i lavoranti barbieri e parrucchieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 9 novembre 1956;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Bolzano, in data 23 aprile 1960, n. 4 della provincia di Trento, in data 21 marzo 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 15 ottobre 1955, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri, parrucchieri e affini, l'accordo collettivo 14 luglio 1958, relativo alla proroga, con modifiche, del predetto contratto collettivo 15 ottobre 1955:
- per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 9 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane di barbiere e parrucchiere, l'accordo collettivo 15 aprile 1958, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, della provincia di Bolzano e di tutti i lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Trento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 24. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;534#art-1