Art. 1

In vigore dal 10 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1910, per gli impiegati dell'industria, delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo collettivo 23 aprile 1960, e relative tabelle, per la determinazione dei minimi di stipendio base mensile per gli impiegati e intermedi dell'industria delle confezioni in serie, stipulato tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento e la Federazione italiana. Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra l'Associazione italiana degli Industriali dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana. e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 181 in data 14 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1960; relativo agli impiegati dell'Industria delle confezioni in serie, e l'accordo collettivo 213 aprile 1960, relativo alla determinazione dei minimi di stipendio base mensile per gli impiegati e gli intermedi dell'industria delle confezioni in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto o dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli intermedi dipendenti dalle imprese delle confezioni in serie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;521#art-1

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