Art. 1
In vigore dal 10 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Lucca:
il contratto collettivo 28 giugno 1954, per gli operai addetti all'industria dell'estrazione della sabbia silicea, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;
l'accordo collettivo 1 aprile 1955, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai addetti all'industria della estrazione della sabbia silicea, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Lucca:
- il contratto collettivo 28 giugno 1954, per gli operai addetti all'industria dell'estrazione della sabbia silicea;
- l'accordo collettivo i aprile 1955, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai addetti all'industria dell'estrazione della sabbia silicea;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'estrazione della sabbia silicea della provincia di Lucca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 11. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;520#art-1