Art. 1
In vigore dal 10 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;
Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti dagli esercizi di cui al contratto che precede, nonché per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 e il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958 per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 27 agosto 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale degli Esercenti Ristoranti, Trattorie ed Osterie con Cucina e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Albergo, Mensa e Caffè;
Visti, per la provincia di Gorizia, con esclusione del comune di Grado:
- l'accordo collettivo 10 dicembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L, -, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. -;
- l'accordo collettivo integrativo 31 gennaio 1952, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L., Ufficio Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la U.I.L. provinciale;
Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi - F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - F.I.S.A.S.C.A. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi - U.I.L.A.M.;
Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.L.A.M., il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - F.I.S.A.S.C.A. -, il Sindacato Provinciale lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M.;
Visto, per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1953, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi e il Sindacato Lavoratori di Albergo Mensa e Caffè;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Foggia, in data 7 giugno 1960, n. 6 della provincia di Gorizia, in data 1 settembre 1960, n. 19 della provincia di Lecce, in data 18 giugno 1961, n. 6 della provincia di Perugia, in data 21 dicembre 1960, n. 7 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 27 agosto 1955, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed osterie con cucina;
- per la provincia di Gorizia, con esclusione del comune di Grado, l'accordo collettivo 10 dicembre 1958 e l'accordo collettivo integrativo 31 gennaio 1952, relativi al personale non impiegatizio dipendente da esercizi di ristoranti, trattorie, osterie e similari;
- per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari;
- per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo a tutto il personale dipendente da ristoranti e trattorie;
- per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1953, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate negli accordi e nei contratti collettivi di cui al primo comma, delle province di Foggia, Gorizia, con esclusione del comune di Grado, Lecce, Perugia, Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 14. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;519#art-1