Art. 1
In vigore dal 10 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali:
Visto, per le province di Milano, Bergamo, Sondrio, il contratto collettivo 27 marzo 1957, per gli impiegati dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra le Associazioni Provinciali Industriali e la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Legno Edili e Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale Edili e Affini - U.I.L. -; e, in pari data, tra le Associazioni Provinciali Industriali e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie - C.I.S.N.A.L. -;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, stipulato tra l'Associazione Industriali Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.-;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Milano, in data 9 luglio 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituti per le attività per le quali e stato stipulato:
- per le province di Milano, Bergamo, Sondrio, il contratto collettivo 27 marzo 1957, relativo agli impiegati dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed a affini, con qualsiasi materia prima fabbricati;
- per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori ed affini, indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Milano, Bergamo, Sondrio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI -
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;518#art-1